Filtro
  • Bandi di gara

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui l’elenco dei bandi di gara.

  • Gestione dei pagamenti

    La legge 69 del 2009 prevede qui l’indicazione dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente

  • Contratti integrativi

    Art. 40 bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 55 del Decreto legislativo n. 150/2009
    All’interno della Sottosezione denominata “Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici”, facente parte della Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”
    (Fonte: Linee guida per i siti web della PA, Contenuti minimi)

    Vedi apposita sezione IC Corniglio

  • Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici

    Inserire programma annuale,  relazioni introduttiva, ecc.
    Vedi apposite sezioni dell’IC Corniglio e dell’IC Castellucchio.

  • Dati relativi a incarichi e consulenze

    Il Decreto legislativo 150 del 2009 prevede all’articolo 11, comma 8, lettera “i”, l’obbligo di pubblicare qui gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati.
    Perr il funzionamento della pagina, associata alla categoria Incarichi e consulenze, vedi www.iccorniglio.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-relativi-a-incarichi-e-consulenze/.

  • Ruolo dirigenti

    Leggi il DPR di riferimento (pdf, link esterno) pubblicato nel sito della CGIL.

    Norma di riferimento: art.1, comma 7 del DPR 23 aprile 2001, n. 108

  • Curricula posizioni organizzative

    Mettere per dirigente, vicepreside, collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, DSGA, redatti in conformità al vigente modello europeo.

    Norma di riferimento: Decreto Legislativo 150/2009

    Per il dirigente si può mettere il link al sito del miur: https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

  • Premialità

    L’articolo 11, comma 8, lettera d, del decreto legislativo 150 del 2009 prevede qui l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
    Non è possibile fornire queste informazioni perché al momento nella scuola non esiste un sistema di premialità.

    Per quanto riguarda il Dirigente, le informazioni disponibili si possono desumere dal suo curriculum alla pagina: https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

  • Contrattazione nazionale

    Dal sito dell’Aran

  • Assenze e presenze

    Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, segnaliamo qui «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».

    I dati sono rilevabili dalle pagine dell’Operazione Trasparenza del sito del MIUR.

  • Retribuzione dirigenti

    La retribuzione del dirigente scolastico, prpf. Nome Cognome, è inserita insieme al suo curriculum nella sezione Operazione Trasparenza del sito del MIUR.

  • Codice disciplinare

    Come previsto dall’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al Codice disciplinare.

    Riferimenti normativi vari

     

    Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici – CAPO V del D. Lgs. 150/09

    Art. 67. Oggetto e finalità

    1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.

    2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

    1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

    Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

    1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

    2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

    3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

    4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

    Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare

    1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

    Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare

    1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

    2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

    3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

    4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

    5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

    6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne  il differimento dei relativi termini.

    7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

    8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

    9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

    1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

    2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

    3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.

    4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

    Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare

    1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

    1. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 
    2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; 
    3. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
    4. falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
    5. reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
    6. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

    2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

    3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

    Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni

    1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

    3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

    Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare

    1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.

    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

    3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

    4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e’ limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

    Art. 55-septies. Controlli sulle assenze

    1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

    2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

    3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

    5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

    6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

    Art. 55-octies. Permanente inidoneità psicofisica

    1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità; la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

    Art. 55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico

    1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

    2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    Art. 70. Comunicazione della sentenza

    1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente.

    Art. 154-ter. Comunicazione della sentenza

    1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

    Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi

    1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente.

    6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

    Art. 72. Abrogazioni

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    • articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    • articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    • l’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2.

    All’articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

    Art. 73. Norme transitorie

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

    2. L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Valutatori

    In questa pagina andranno inseriti i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance.

  • Premi e compensi

    Questa pagina è destinata, come previsto dall’articolo 11 del Decreto legislativo 150 del 2009,

    • alla pubblicazione dei premi e dei compensi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti
    • all’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

    Al momento, le istituzioni scolastiche non hanno un sistema di premialità, ma solamente un sistema di compensi accessori legati ad effettive attività svolte.

  • Dati relativi al personale

    Questa sottosezione della Sezione Trasparenza, valutazione e merito è prevista dalle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione. Nel menu contestuale a destra potete trovare tutte le pagine figlie previste dalla normativa.

  • Qualità dei servizi

    Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati.

    Decreto Legislativo n° 150/2000

  • Posta elettronica certificata

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata.

    Eccolo.

    • Posta Elettronica Certificata: codicemecc@pec.istruzione.it
  • Posta elettronica istituzionale

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui l’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionale.
    Eccolo:

    • Dirigente scolastico: emaildirigente
    • Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: emaildsga
    • Posta elettronica Segreteria: codmec@istruzione.it

    Gli indirizzi di posta elettronica del personale seguono la regola …

    Inseirre, inoltre, se esitenti, indirizzi di posta istituzionali di referenti di commissioni, progetti, ecc.

  • Scadenze dei procedimenti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui:

    Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

  • Responsabili dei procedimenti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui:

    Il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

  • Procedimenti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui:

    L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento.

  • Carta dei servizi

    La pubblicazione della carta della qualità dei servizi è prevista dalla delibera CIVIT 105 del 2010.

  • Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti

    Questa pagina, richiesta dalle Linee guida per i siti web della PA – 2011, consente di accedere, dal menu contestuale a lato, ad una serie di altre pagine richieste dalla normativa.

  • Performance

    Il Piano e la relazione sulle performance sono in preparazione.
    Usiamo il termine inglese performance, invece di un equivalente termine italiano, perché richiesto dal decreto legislativo 150/2009.

  • Decertificazione

    Semplificazione – Decertificazione

    Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, si ritiene utile fornire in questo apposito spazio una panoramica della normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e del MIUR.

    Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative e aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito del dipartimento della Funzione Pubblica al link dedicato

    Fonte: Sito USR Lombardia

  • Trasparenza, valutazione e merito

    Dal menu contestuale a destra è possibile raggiungere tutte le pagine richieste dal decreto legislativo 150/2009.

    Le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto, al momento, precise indicazioni di comportamento in merito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.

    La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

    La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.

    Tratto dal sito: Governo Informa

    Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione

    Per stendere il programma triennale occcorre fare riferimento a:

  • Albo - Pubblicità legale

    Le istruzioni per l’installazione sono al seguente indirizzo:

    NB. Albo Pretorio al momento funziona solo con joomla 1.5 e chronforms v3.2.0.
    Per chi utilizza la nuova versione Joomla 2.5, come nel nostro caso, il consiglio è di installare una versione di Joomla 1.5 con Albo Pretorio in una sottocartella del sito principale e collegarla per l’uso di Albo.

    Per l'installazione di joomla 1.5 conviene usare un secondo database, se disponibile, altrimenti lo si può installare nello stesso data base di joomla 2.5 utilizzando un prefisso diverso per le tabelle.

    Lo sviluppatore Valerio Sichi  afferma che al momento in cui sarà disponibile la nuova versione dell’albo per Joomla 2.5 essa manterrà la compatibilità con tutti gli archivi della vecchia versione.

  • Circolare 004/12 - Vigilanza alunni

    Prot. N. 004 del 01 novembre 2012

    Ai docenti

    Al personale ATA

    Oggetto: Vigilanza alunni durante l'intervallo

    Si comunicano le seguenti disposizioni

    • ...
    • ...

    Il dirigente scolastico
    Nome Cognome

  • Circolare 003/12 - Elezione rappresentanti studenti

    ISTITUTO "Bianchi"
    Via Verdi, 1 Milano
    tel. ... fax ...

    Prot. N. 003 del 01 ottobre 2012

    Agli studenti

    Oggetto: Elezione rappresentanti

    Martedì 10 ottobre si terrà l'elezione dei rappresentanti degli studenti

    Il dirigente scolastico
    Nome Cognome

  • Circolare 002/12 - Elezione rappresentanti genitori

    ISTITUTO "Bianchi"
    Via Verdi, 1 Milano
    tel. ... fax ...

    Prot. N. 002 del 01 ottobre 2012

    Ai docenti

    Oggetto: Elezione rappresentanti

    Martedì 10 ottobre si terrà l'elezione dei rappresentanti dei genitori

    Il dirigente scolastico
    Nome Cognome

  • Circolare 001/12 - Collegio docenti

    ISTITUTO "Bianchi"
    Via Verdi, 1 Milano
    tel. ... fax ...

    Prot. N. 001 del 01 settembre 2012

    Ai docenti

    Oggetto: Collegio dei docenti

    Martedì 10 settembre si terrà un collegio dei docenti con il seguente ordine del giorno:

    • accoglienza studenti classi prime;
    • elezione rappresentanti di classe;
    • registro elettronico.

    L'incontro si svolgerà nell'auditorium alle ore 9.00. Durata prevista: 2 ore.

    Il dirigente scolastico
    Nome Cognome

  • URP - Segreteria

    La segreteria è nel nostro istituto l’unico ufficio presente e gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione, per il personale e anche le relazioni con il pubblico.
    La normativa prevede come obbligatoria, per i siti di Pubblica Amministrazione (PA), una pagina dedicata all’ Ufficio Relazioni con il PubblicoURP.

    Abbiamo deciso, in osservanza alla normativa, di aggiungere URP alla Segreteria in quanto è l’ufficio con cui l’utenza si relaziona con noi, anche se, nella scuola, ogni persona che vi lavora ha a che fare con il “pubblico”, quotidianamente.

    DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA

    • Via …
    • Tel. … – Fax … (opzionale)
    • E-mail: …

     L’UFFICIO DI SEGRETERIA è aperto al pubblico:

    • Lunedì: dalle … alle …;
    • Martedì:dalle … alle …;
    • Mercoledì: dalle … alle …;
    • Giovedì: dalle … alle …;
    • Venerdì: dalle … alle ….

     Accesso possibile in segreteria AL DI FUORI DELL’ORARIO previo appuntamento.

  • Organigramma

    Dirigente e collaboratori

    • Dirigente scolastico:
    • Collaboratore vicario del dirigente scolastico:
    • Collaboratore del dirigente scolastico:

    Funzioni dei collaboratori

    • Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate nel P.O.F.
    • rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc)
    • sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia)
    • sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa responsabilità.

    Segreteria

    Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  Nome Cognome – Email

    Assistenti Amministrativi

    • Nome Cognome
    • BNome Cognome

    Referenti di plesso

    PlessoResponsabileEmail
    Plesso A – infanzia Nome Cognome Email
    Plesso A – primaria Nome Cognome Email
    Plesso A –  secondaria di primo grado Nome Cognome Email
    Plesso A – infanzia Nome Cognome Email
    Plesso A – primaria Nome Cognome Email
    Plesso A –  secondaria di primo grado Nome Cognome Email
    Nome Cognome Email

    Funzioni dei referenti di plesso

    • Funzioni interne al plesso:
      • essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;
      • far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari;
      • gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio docenti;
      • coordinare le mansioni del personale ATA;
      • gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;
      • segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;
      • creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;
      • assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.
    • Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:
      • informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza;
      • raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;
      • realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di scuola.
    • Funzioni esterne al plesso:
      • instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali;
      • instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un interesse nella scuola stessa.

    Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza

    Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:  Nome Cognome (ditta, se esterna)

    Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Nome Cognome

    Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa

    • Nome Cognome: Sostegno al lavoro docenti e in particolare alle Tecnologie Informatiche;
    • Nome Cognome: Coordinamento Piano dell’Offerta Formativa;
    • Nome Cognome: Servizi all’infanzia;
    • Nome Cognome: Servizi  per Disabili;
    • Nome Cognome: Servizi per Stranieri.

    Responsabili delle commissioni

    CommissioneResponsabileMembri della commissione
    Sicurezza Nome Cognome
    POF Nome Cognome
    Stranieri Nome Cognome
    Educazione Ambientale Nome Cognome
    Disabili Nome Cognome
    Informatica Nome Cognome
    Attività espressive Nome Cognome